Accesso Civico
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Lâart. 5 del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 ha previsto lâistituzione dellâaccesso civico, quale diritto di âchiunqueâ, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone lâobbligo.
ModalitĂ di richiesta accesso civico
La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza e presentata secondo una delle seguenti modalità , per:
posta elettronica allâindirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. Ă necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Iter amministrativo
Il Responsabile della Trasparenza trasmette la richiesta allâUfficio di competenza e ne informa il richiedente. Lâamministrazione, entro e non oltre trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dellâinformazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo lâavvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, lâinformazione o il dato richiesti risultano giaâ pubblicati nel rispetto della normativa vigente, lâamministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte dellâamministrazione, il richiedente può ricorrere al Presidente dellâOrdine, quale soggetto titolare del potere sostitutivo che verificata la legittimitĂ della richiesta, attiva lâufficio di competenza a provvedere alla pubblicazione omessa o ad integrare quella incompleta e contemporaneamente ne dĂ comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
ApplicabilitĂ dellâaccesso civico
LâAccesso civico si applica esclusivamente per la richiesta di informazioni che il D.Lgs. 33/2013 obbliga a rendere note.
Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori
La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalitĂ previste dal D.Lgs. 82/2005 â art. 65, mediante invio della richiesta a:
Segreteria CRUI Tel: 06 684411 - via mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. Ă necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure, via posta ordinaria, allâindirizzo: Ufficio di Segreteria â CRUI Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma.
Lâufficio deputato alla gestione dellâaccesso civico generalizzato è lâUfficio di segreteria che provvederĂ in conformitĂ agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dallâente per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dellâistanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.
Nei casi di diniego totale o parziale dellâaccesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.
Avverso la decisione dellâente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dellâarticolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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