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Accesso Civico

L’art. 5 del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 ha previsto l’istituzione dell’accesso civico,  quale diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato,  di richiedere e ottenere  documenti,  informazioni e  dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Modalità di richiesta accesso civico
La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza e presentata secondo una delle seguenti modalità, per:
posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Iter amministrativo
Il Responsabile della Trasparenza trasmette la richiesta all’Ufficio di competenza e ne informa il richiedente. L’amministrazione, entro e non oltre trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano gia’ pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte dell’amministrazione, il richiedente può ricorrere al Presidente dell’Ordine, quale soggetto titolare del potere sostitutivo che verificata la legittimità della richiesta, attiva l’ufficio di competenza a provvedere  alla pubblicazione  omessa o ad integrare quella incompleta  e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Applicabilità dell’accesso civico
L’Accesso civico si applica esclusivamente per la richiesta di informazioni che il D.Lgs. 33/2013 obbliga a rendere note.

Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori
La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta a:
Segreteria CRUI Tel: 06 684411 - via mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure, via posta ordinaria, all’indirizzo: Ufficio di Segreteria – CRUI Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma.

L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio di segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.

Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

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