Dopo lâapprovazione allâunanimitĂ del verbale della seduta precedente, il Presidente passa alle comunicazioni, riferendo che la Ministra Fedeli intende promuovere nella prima settimana di novembre una giornata di riflessione sul sistema universitario. Appare necessario sottoporre alla stessa Ministra degli spunti circa alcuni âcapisaldiâ del sistema universitario che necessitano di un nuovo impulso e di urgenti interventi normativi al fine di riaffermare il ruolo strategico della formazione e della ricerca per il futuro del Paese.
Il Presidente riporta quindi le tematiche su cui focalizzare lâattenzione, per ciascuna delle quali è stato ipotizzato il coinvolgimento di alcuni Rettori: internazionalizzazione, semplificazione, innovazione della didattica e piano digitale, ricerca, medicina, reclutamento e giovani, accesso e diritto allo studio, terza missione/social innovation, universitĂ non statali, trasferimento tecnologico e sviluppo territoriale.
Situazione legislativa e provvedimenti in corso - Il Presidente e il Rettore Ricci, delegato per le tematiche giuslavoriste, riferiscono che il 5 ottobre alle ore 11 è stata convocata una riunione presso la CRUI riguardante la regolamentazione dellâastensione collettiva dei docenti universitari, dando seguito alla nota del Presidente della Commissione di garanzia dellâattuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (nota n. 12175 del 28 agosto 2017) nella quale si auspica una ripresa del dialogo tra le parti sociali per definire le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale docente delle universitĂ . A tale riunione sono state invitate a partecipare le organizzazioni sindacali e i soggetti collettivi ritenuti comunque rappresentativi degli interessi dei docenti universitari.
Adempimenti per lâofferta formativa 2018-2019 - Su proposta del Rettore Zara lâAssemblea approva il seguente documento riguardante âOsservazioni/richieste di chiarimento della CRUI sul DM 616/2017â:
â1) Certificazione e riconoscimento di competenze giĂ acquisite prevista dallâart. 3, comma 6: tali competenze possono essere state acquisite nella stessa sede in cui si effettua il percorso dei 24 CFU o in altra sede. Appare opportuno che ogni sede che ha contribuito allâerogazione delle attivitĂ formative poi riconosciute ai fini dei 24 CFU certifichi il relativo riconoscimento e che lâultima sede in cui viene completato il percorso dei 24 CFU rilasci un certificato finale. In sostanza, la certificazione finale è unica ma essa si basa anche su un eventuale percorso pregresso e certificato come valido da altra sede. Occorre che il MIUR dia indicazioni su questi aspetti al fine di evitare comportamenti difformi tra gli Atenei.
2) Certificazione o dichiarazione prevista dallâart. 3, commi 5, 6 e 7: generalmente gli Atenei prevedono nei propri regolamenti interni il pagamento di un contributo per il rilascio di certificati o attestazioni di carriera effettuate dallo studente. Alla luce delle determinazioni contenute nel DM 616/2017 (art. 4) sugli esoneri da qualunque contribuzione degli studenti che acquisiscano crediti curriculari o aggiuntivi, è possibile prevedere anche per il percorso formativo dei 24 CFU il pagamento di eventuali contributi per la certificazione?
3) Semestre aggiuntivo previsto dallâart. 4, comma 2: come viene realizzato operativamente questo âallungamentoâ del percorso formativo dello studente? Ă necessario intervenire sui sistemi gestionali interni degli Atenei al fine di âsegnalareâ lâallungamento della carriera dello studente e quindi registrare opportunamente tutto ciò in ANS? Lâallungamento della regolaritĂ degli studi ha ricadute ai fini del calcolo del costo standard? Lâallungamento di un semestre vale sempre, ossia anche nel caso in cui lo studente dovesse acquisire meno di 24 CFU a seguito del riconoscimento di eventuali competenze pregresse?
4) Caratteristiche del percorso formativo dei 24 CFU previsto dallâart. 3: il DM 616/2017 non fornisce specificazioni sullâeventuale formalizzazione del percorso dei 24 CFU lasciando allâautonomia delle sedi la relativa configurazione. Se questo è il caso, anche alla luce dellâampiezza degli obiettivi formativi previsti (all. A) e della varietĂ di attivitĂ formative e contenuti riportati nel decreto (all. B e C), tale percorso potrebbe essere configurato in maniera flessibile sotto forma di una pluralitĂ di attivitĂ formative offerte allo studente nelle varie modalitĂ previste, curriculare o aggiuntiva, o eventualmente extracurriculare nel caso di giĂ laureati. In questo modo si eviterebbe di generare possibili âcarriere paralleleâ degli studenti che risulterebbero iscritti a percorsi âformalizzatiâ in vario modo da parte dellâAteneo con le inevitabili complicazioni che tutto ciò comporta.
5) Raccordo tra attivitĂ formative previste dal DM 616/2017 e contenuti della prova per lâaccesso al percorso FIT: è importante venga ribadito, o specificato in maniera chiara, se la seconda prova scritta del concorso rispetterĂ fedelmente quanto previsto dal D.Lgs. 59/2017 anche nella fase transitoria normata dal DM 616/2017. Se questo è il caso, il percorso formativo dei 24 CFU è fortemente vincolato da quanto disposto dal D.Lgs. 59/2017 per le prove concorsuali anche nellâattuale fase transitoria che gli Atenei si apprestano a gestire.
6) AttivitĂ formative per il conseguimento dei 24 CFU: tutte le attivitĂ formative erogate dagli Atenei sono previste allâinterno dei corsi di studio attivati per lâanno accademico 2017/18 e per i quali risultano ormai chiuse da tempo le rispettive SUA-CdS. Sarebbe opportuno consentire lâinserimento delle nuove attivitĂ formative relative al percorso dei 24 CFU nellâofferta formativa programmata ed erogata dei corsi di studio (SUA-CdS) anche al fine di consentire la loro registrazione come esami sostenuti in ANS.
7) Percorso formativo di 24 CFU per i dottorandi di ricerca: gli studenti del dottorato sono a tutti gli effetti studenti, ancorchĂŠ del terzo ciclo dellâistruzione superiore, e quindi dovrebbero poter acquisire i 24 CFU come CFU aggiuntivi (o come CFU curriculari nel caso di dottorati specifici). Essi, inoltre, dovrebbero poter usufruire dellâesonero dalla contribuzione nel caso in cui le attivitĂ formative relative ai 24 CFU venissero considerate come curriculari o aggiuntive. Gli Atenei dovrebbero verificare se nei propri regolamenti interni che disciplinano il dottorato di ricerca sono previsti eventuali divieti per la contemporanea iscrizione a doppi corsi. Anche per questo motivo converrebbe non formalizzare il percorso dei 24 CFU ed eventualmente modificare i regolamenti interni degli Atenei al fine di consentire lâacquisizione dei 24 CFU da parte dei dottorandi.
8) SostenibilitĂ dei percorsi: alcuni Atenei ravvisano difficoltĂ organizzative nel sostenere lâimpatto di possibili grandi numeri di studenti interessati allâacquisizione dei 24 CFU nella consapevolezza che, in ogni caso, è necessario consentire a tutti il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal DM 616/2017 e quindi la qualitĂ del percorso stesso. Eventuali difficoltĂ organizzative possono giustificare lâadozione del numero programmato?
9) Tempistica delle procedure concorsuali: il punto precedente e quindi la numerositĂ degli studenti interessati alla rapida acquisizione dei 24 CFU è ovviamente legata alla tempistica dellâespletamento del âconcorso ordinarioâ prevista dallâart. 17 del D.Lgs. 59/2017. Per questo motivo è indispensabile che il MIUR comunichi al piĂš presto il periodo entro il quale sarĂ previsto tale concorso anche al fine di allentare la pressione e lâimpatto di grandi numeri di studenti negli Atenei.
10) Procedure e tempistica per lâattivazione del percorso formativo di 24 CFU: sarebbe auspicabile che il MIUR fornisse indicazioni su procedure comuni e su un possibile allineamento nella data di partenza di questo percorso negli Atenei al fine di evitare disomogeneitĂ nel sistema universitarioâ.
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