Didattica GdL

Resoconto del 21 giugno 2017

Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente, il Presidente passa alle comunicazioni, informando che è pervenuta dall’AGCOM della RAI la richiesta di osservazioni da parte della CRUI sul servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Pertanto tutti i Rettori sono invitati a far pervenire eventuali documenti su questa materia.
Il Presidente propone inoltre all’Assemblea – che accoglie con favore la sollecitazione – di costituire un gruppo di lavoro CRUI sul tema dei ranking, che verrà coordinato dal Prof. Mirko Degli Esposti, Prorettore Vicario dell’Università di Bologna.

Situazione legislativa e provvedimenti in corso - Il Presidente riferisce che è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge approvato dal Governo avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, contenente all’art. 12 la norma riguardante il costo standard per studente, resasi necessaria dopo la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 11 maggio che ha dichiarato incostituzionali due articoli (l'8 e in parte l'articolo 10) del decreto legislativo 49 del 2012.

Con riferimento allo schema di revisione del regolamento n. 445/2001 concernente l’esame di stato per medico chirurgo, l’Assemblea approva il seguente parere predisposto dal Rettore Novelli:
“La CRUI ritiene di condividere lo schema di revisione del regolamento, in quanto risponde alle esigenze abilitanti all’esercizio della professione di medico chirurgo.
Si rileva tuttavia che sarebbe opportuno modificare le quote dei quesiti di cui all’art. 4 comma 1. Nello specifico, la CRUI ritiene che far vertere su argomenti preclinici ben il 50% dei quesiti della prova di cui all’art. 4 non sia coerente con la figura professionale che l’esame di Stato è diretto ad abilitare. Si propone pertanto di ridurre al 25% la quota dei quesiti preclinici e invece di portare a 75% i quesiti di argomenti clinici.”


Su proposta del Rettore Zara l’Assemblea approva il seguente documento riguardante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”:

“- Premessa

Il D.Lgs 59/2017, in attuazione della Legge 107/2015, effettua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti  comuni e per quelli di sostegno. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione è introdotto un sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti che saranno selezionati sulla base di un concorso pubblico nazionale cui seguirà un percorso formativo triennale. Detto sistema costituisce, insieme alla formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione. Questo cambiamento sostanziale nel percorso di formazione iniziale degli insegnanti ha importanti implicazioni che devono essere risolte a vari livelli e con approcci diversi. È necessario anzitutto un forte coordinamento centrale nel sistema universitario al fine di adottare comportamenti coerenti e comuni. È importante altresì che tale coordinamento venga mantenuto dagli Atenei a livello regionale nella collaborazione con gli USR e poi nei singoli Atenei al fine di garantire una adeguata e qualificata erogazione della formazione e dei servizi per gli studenti.

- Osservazioni di carattere organizzativo-funzionale

Il D.Lgs. 59/2017 richiede l’emanazione di numerosi decreti attuativi che da un lato disciplinano in maniera fine i percorsi formativi (i 24 CFU richiesti come requisito di accesso al concorso + i 60 CFU per il corso di specializzazione + gli ulteriori CFU richiesti negli anni successivi) e dall’altro entrano nel merito degli aspetti operativi (prove di selezione, contingenti, valutazione intermedia, ecc.). A questo proposito la CRUI suggerisce un forte coordinamento a livello ministeriale, anche nelle necessarie interlocuzioni con il CUN, al fine di assicurare il rispetto dei tempi e la coerenza nelle decisioni e nei successivi adempimenti. Da evitare, dunque, che ritardi e incoerenze a livello centrale si ripercuotano negli Atenei che rappresentano il diretto interlocutore dei futuri insegnanti. Parimenti importante è che venga assicurata agli Atenei la sostenibilità economica dell’iniziativa che deve essere di qualità elevata nell’interesse primario degli studenti e della società. Ciò richiede personale dedicato sia per le previste funzioni didattiche sia per il ruolo di tutor e tali attività non devono essere considerate residuali rispetto ad altri compiti didattici istituzionali svolti dai docenti.
Appare certamente positivo quanto delineato nel decreto relativamente al progressivo assorbimento delle attuali fasce di precariato nel sistema scolastico prima della piena entrata a regime del nuovo modello. È comunque necessario che il Ministero elimini l’attuale incertezza delle tempistiche relative all’effettiva entrata a regime delle nuove procedure e che fornisca dati attendibili su quando e come avverrà l’assorbimento di numeri significativi di candidati che seguiranno il percorso FIT. Ciò anche la fine di trasmettere informazioni attendibili agli studenti universitari che intendono seguire il nuovo percorso di formazione.


- Osservazioni di carattere didattico

È necessario prevedere un percorso formativo verticale integrato, con obiettivi formativi unitari delle attività previste (24+60+15 CFU) facendo in modo che esse siano finalizzate alla preparazione del profilo professionale di un “buon insegnante”. È quindi importante che i decreti ministeriali che definiranno questo percorso a livello di aree, SSD e CFU, abbiano appunto questo come obiettivo, scongiurando rischi di corporativismo disciplinare, assicurando quindi il bilanciamento tra le discipline delle scienze dell’educazione e le didattiche disciplinari. Sarebbe altresì auspicabile l’adozione di meccanismi di controllo ex ante e/o ex post al fine di garantire soprattutto gli studenti, considerata la natura multidisciplinare di questi percorsi e l’opportunità di una governance attenta del processo.

La natura di questi nuovi percorsi, caratterizzata dalla combinazione di aree disciplinari diverse in tempi diversi del percorso formativo, rap-presenta certamente una sfida per gli Atenei che dovranno adottare una regolamentazione interna adeguata al fine di assicurare uniformità di comportamenti e qualità della formazione.

Ad esempio, l’organizzazione e l’erogazione dei 24 CFU che potranno essere curriculari, aggiuntivi o extracurriculari richiedono un forte coordinamento, di natura didattica e gestionale, nell’Ateneo per offrire agli studenti qualcosa di sensato e realmente fruibile. In altri termini, è da evitare che il “pacchetto” dei 24 CFU venga gestito come un mero requisito di accesso alle prove selettive, da acquisire nella maniera più rapida possibile, squalificando così un elemento importante del percorso verticale integrato. Per evitare che ciò avvenga, ci vuole chiarezza e rapidità a livello centrale nell’identificazione dei SSD relativi a questi CFU, oltre che nel loro bilanciamento, e forte coordinamento a livello degli Atenei al fine di limitare quanto sta già accadendo, ossia l’offerta di “pacchetti preconfezionati” di CFU, che rappresentano esattamente l’opposto di quanto auspicabile. Molto importante, e su questo aspetto è necessario che il MIUR si esprima in maniera chiara, è la metodologia didattica di erogazione di queste attività formative che sono indispensabili per la preparazione dei futuri insegnanti. Ove opportuno, si potranno prevedere attività di formazione a distanza nella percentuale massima del 50% sul computo totale delle ore assegnate ad ogni sin-golo insegnamento.

In realtà, sarebbe auspicabile anche una “mappatura” dei percorsi di L+LM, attivati nei singoli Atenei, che offra agli studenti un quadro chiaro dei requisiti di accesso alle varie classi di concorso e quindi dell’integrazione richiesta, in termini curriculari e dei 24 CFU, per poter partecipare alle prove di selezione. I 24 CFU, infatti, devono non solo far parte di un percorso verticale integrato ma devono anche combinarsi con altri possibili requisiti di accesso in dipendenza del particola-re percorso formativo seguito dallo studente (L + LM) e dei particolari requisiti della classe di concorso prescelta.

Tutto ciò richiede un’organizzazione attenta negli Atenei che assicuri il coordinamento tra quanto attivato negli Atenei e quanto richiesto agli studenti per avviarsi ai percorsi FIT. Fermo restando che rientra nella piena autonomia degli Atenei come disciplinare tale coordinamento, è prevedibile ipotizzare che la costituzione di un “centro di Ateneo” possa ottemperare allo scopo. In questa prospettiva si raccomanda che i percorsi formativi verticali integrati, ivi comprese le proposte relative al conseguimento dei 24 CFU per l’accesso ai concorsi, siano frutto di azioni coordinate mediante intese e accordi fra gli atenei, a livello regionale, organizzate dai Comitati Regionali di Coordinamento e, ove necessario, a livello macro regionale.

È anche importante che venga gestito in maniera adeguata il periodo transitorio relativo ai laureandi e laureati che non hanno avuto la possibilità di accedere ad un ulteriore percorso di TFA e che ora sono in attesa della definizione del quadro normativo relativo al nuovo percorso di formazione iniziale degli insegnanti. Per queste tipologie di candidati sarebbe auspicabile massimizzare, nei limiti del possibile, il per-corso formativo già effettuato al fine di garantire l’accesso al corso di specializzazione con l’acquisizione di un numero adeguato (non eccessivo) di CFU in SSD realmente necessari alla prosecuzione nel percorso FIT.

Il Ministero deve anche valutare con attenzione gli aspetti connessi ai costi relativi all’acquisizione di CFU che rappresentano requisito di accesso alle prove di selezione. Il discorso è diverso se si considerano CFU curriculari, aggiuntivi o extracurriculari, ma gli Atenei devono es-sere realmente posti nelle condizioni di poter ottemperare in maniera adeguata a questa nuova necessità. Da un lato deve essere garantito il diritto allo studio, prevedendo costi a carico degli studenti commisurati al loro potenziale contributivo, dall’altro deve essere chiaro che tutto questo non può ulteriormente gravare sugli Atenei che sono già for-temente impegnati nell’erogazione delle attività formative curriculari dei corsi di studio.

- Conclusioni

I percorsi FIT rappresentano certamente una sfida, culturale, professionale e organizzativa, che gli Atenei devono affrontare nelle condizioni migliori per assicurare la preparazione di “buoni insegnanti”. Rapidità, chiarezza e coordinamento rappresentano alcuni degli elementi fondamentali e necessari per affrontare questa sfida. La CRUI è disponibile, come già fatto in precedenza, a fornire il proprio contributo nelle interazioni con gli altri attori istituzionali a livello centrale e ad assicurare il coordinamento negli Atenei anche nelle interazioni con il sistema scolastico regionale.”

Sempre su proposta del Rettore Zara l’Assemblea approva il seguente documento riguardante “Indicatori per la Valutazione periodica proposti da ANVUR nelle nuove Linee guida AVA (AVA 2.0)”

“Gli indicatori quantitativi proposti dall’ANVUR per il monitoraggio degli Atenei e dei corsi di studio rappresentano certamente un utile strumento per il sistema universitario che potrà così seguire nel tempo l’andamento delle performance dei corsi di studio attivati, anche riferendosi ai valori medi relativi ai percorsi di studio attivati nella stessa classe a livello di Ateneo, di area geografica e in Italia. Tali indicatori rappresentano un valido ausilio per gli Atenei che potranno basarsi su un “cruscotto nazionale”, costruito con dati ufficiali, evitando o comunque riducendo le elaborazioni fatte a livello di singolo Ateneo. Condividendo l’auspicio dell’ANVUR, gli indicatori quantitativi consentiranno agli Atenei di effettuare una riflessione oggettiva sul grado di raggiungimento dei propri obiettivi.

La CRUI accoglie quindi con favore questa novità ma ritiene di dover sottolineare che l’ambito di utilizzo dei suddetti indicatori deve permanere nel campo delle procedure di autovalutazione degli Atenei e dei corsi di studio consentendo, appunto, una riflessione sul grado di raggiungimento dei propri obiettivi mediante l’analisi di dati numerici e la comparazione con dati medi a livello di sistema. È da evitare, infatti, che sia il complesso dei 29 indicatori riportati nella scheda di ogni sin-golo corso di studio a dover guidare le politiche degli Atenei che, nell’ambito della propria autonomia, decideranno le specificità e le declinazioni dei propri percorsi formativi. Si chiede, quindi, che sia definito con chiarezza, da parte dell’ANVUR e del MIUR, il significato dell’utilizzo degli indicatori quantitativi.

Nell’ultimo periodo sono stati diffusi numerosi indicatori quantitativi per il monitoraggio delle attività di didattica e di ricerca nel sistema universitario (DM 635/2016, DD 2844/2016, DM 987/2016, Linee guida AVA 2.0) che, in vari casi, risultano parzialmente simili tra loro sia in virtù delle definizioni sia per le modalità di calcolo.

Tale molteplicità di indicatori dovrebbe essere contestualizzata in un documento di sintesi in cui venga descritta la “logica” seguita nell’identificazione dei vari indicatori al fine di trasmettere un messaggio univoco al sistema universitario sulla loro interconnessione e sui significati loro attribuiti. Il documento dovrebbe anche contenere un “glossario” in cui sono riportate definizioni univoche dei principali elementi che concorrono al calcolo degli indicatori come, ad es., immatricolati, immatricolati puri, iscritti I anno, avvii di carriera, iscritti regolari, ecc. Nei limiti del possibile, sarebbe auspicabile avere definizioni univoche che siano valide per i gestionali interni degli Atenei, per l’anagrafe nazionale degli studenti e per le elaborazioni secondarie che confluiscono negli indicatori sia ministeriali sia locali.

Gli elementi che costituiscono gli indicatori, e gli indicatori stessi, sono strumenti di cui gli Atenei devono disporre per poter orientare, nell’ambito della propria autonomia, le proprie politiche tendenti al miglioramento della qualità della attività svolte e quindi devono, per quanto possibile, ispirarsi a criteri di semplicità, chiarezza e comprensibilità. In tale documento, che potrebbe essere strutturato in due sezioni,  si potrebbe nella prima entrare nel merito degli aspetti di sistema al fine di definire in maniera univoca e chiara gli indicatori e correlarli al loro significato (alcuni, ad esempio, non hanno ancora compreso cosa significhi l’indicatore e di conseguenza quale significato abbiano le variazioni in aumento o in diminuzione dello stesso), mentre nella seconda parte, di natura tecnica, si potrebbero specificare nei dettagli, per gli addetti ai lavori, le modalità di estrazione e tutti quei tecnicismi indispensabili per gli operatori addetti ai database. Bisognerebbe però scongiurare il pericolo che gli indicatori risultino incomprensibili per la maggioranza dei docenti e rappresentino uno strumento solo per addetti ai lavori.

Sarebbe altresì opportuno ridurre il numero degli indicatori “indispensabili” con l’obiettivo di disporre di un set di indicatori fondamentali per il monitoraggio delle principali attività degli Atenei. Ciò consentirebbe di avere “un’immagine non sgranata” delle principali attività svolte e dell’evoluzione nel tempo dei principali trend, riservando a ulteriori set di indicatori l’approfondimento di altre specifiche attività condotte negli Atenei.
All’esito della fase di sperimentazione avviata dall’ANVUR sugli indica-tori di valutazione periodica sono pervenute varie osservazioni da parte degli Atenei che si allegano al presente documento e che entrano soprattutto nel merito di aspetti tecnici inerenti la costruzione degli indicatori o l’estrazione dei dati. Si rinvia, quindi, a tale allegato per gli aspetti di dettaglio.

La CRUI è disponibile ad una interlocuzione con l’ANVUR e, per quanto di competenza, con il Ministero, al fine di fornire un supporto per l’analisi e il miglioramento degli aspetti sopra evidenziati.”

 

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