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Mozione CRUI sulle Scuole di Specializzazione di area sanitaria

  • preso atto dei contenuti del Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n.68, recante il Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria,
  • presa conoscenza del Decreto Interministeriale in via di emanazione, che definisce gli standard dei requisiti minimi e degli indicatori delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria,
  • avendo avuto notizia delle proposte di modifica delle modalitĂ  concorsuali per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione con a) l’introduzione di una graduatoria unica; b) nuovi contenuti per la prova; c) l’attribuzione di un minor peso ai titoli ai fini del punteggio finale; d) l’aggregazione territoriale delle sedi per area geografica,

LA CONFERENZA DEI RETTORI

  • valuta con favore il lavoro svolto dal MIUR, dal Ministero della Salute e dall’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica verso il miglioramento continuo della qualitĂ  per raggiungere il necessario accreditamento e l’indispensabile certificazione del progetto formativo in termini di credibilitĂ , affidabilitĂ  e adeguatezza dell’organizzazione (strutture, docenti, metodologie).
  • pur rilevando un’encomiabile volontĂ  di semplificazione delle procedure concorsuali e di miglioramento degli aspetti logistici ed organizzativi dello svolgimento delle prove, rileva che l’introduzione della graduatoria unica e l’attribuzione di un minore valore ai titoli di carriera limita fortemente l’inclinazione dello specializzando verso la specialitĂ , favorendo fenomeni di trasferimento da una sede ad un’altra, con gravi ripercussioni sulla qualitĂ , sulla durata e sui costi della formazione. Nell’assicurare il massimo impegno da parte delle UniversitĂ  interessate ad attenersi a quanto riportato nella tempistica indicata dal Decreto Interministeriale,

la CRUI ritiene necessario

  • che venga concesso un tempo congruo (fino a un massimo di 2 anni) per l’adeguamento delle Scuole di Specializzazione ai livelli minimi di idoneitĂ  richiesti dal Decreto in questione sulla base della presentazione di un piano di adeguamento preparato dall’Ateneo;
  • che, nelle more dell’adeguamento, venga quindi concesso un accreditamento provvisorio;
  • che la piattaforma tecnologica per l’immissione dei dati predisposta dal MIUR risulti aperta per almeno un anno, onde consentire alle UniversitĂ  di soddisfare le condizioni richieste e produrre i relativi atti formali di impegno di tutti gli enti coinvolti nella formazione ed inseriti nella Rete Formativa;
  • che nelle procedure concorsuali venga inserito l’obbligo per il candidato di indicare un numero limitato di opzioni relative alle specialitĂ  (fino ad un massimo di tre nella stessa area di scelta);
  • che venga inserito il divieto per il candidato che accede alla scuola di specializzazione di partecipare al concorso nell’anno immediatamente successivo, ovvero prima di aver maturato l’accesso al terzo anno della scuola alla quale è iscritto; ciò allo scopo di evitare spreco di risorse e discontinuitĂ  del processo formativo.

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