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Statuto della CRUI

Versione organizzata in sezioni espandibili per facilitare la consultazione dello statuto approvato dall’Assemblea generale della CRUI nella seduta del 22 giugno 2023.

Art. 1 — Costituzione e natura dell’Associazione
  1. La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, di seguito indicata in forma abbreviata CRUI, è costituita ed opera in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile.
  2. Sono associati della CRUI, secondo le disposizioni del successivo articolo 3, le Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché le Scuole superiori ad ordinamento speciale, unitariamente indicate anche come Istituzioni universitarie.
  3. Ai fini e per gli adempimenti associativi le Istituzioni universitarie associate nella CRUI sono rappresentate dai rispettivi Rettori o figure responsabili equivalenti secondo la normativa vigente e i rispettivi statuti.
  4. La sede della CRUI è in Roma, Piazza Rondanini n. 48.
Art. 2 — Valori e principi dell’Associazione
  1. La CRUI sostiene e difende l’autonomia delle università aderenti da ogni condizionamento esterno di carattere ideologico, economico o confessionale.
  2. Nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle convenzioni sui diritti umani, la CRUI rifiuta ogni forma di discriminazione riferita al genere, all’origine etnica o geografica, alla fede religiosa, alle condizioni personali e sociali, affermando una Università pluralistica ed inclusiva.
  3. In collaborazione con le singole università aderenti, la CRUI contribuisce a promuovere e garantire:
  • la libertà di insegnamento e la libera attività di ricerca dei docenti;
  • la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale coerente con i corsi di studio;
  • la valorizzazione della qualità e del merito, nel rispetto dei talenti di ciascuno, per rimuovere gli ostacoli ad una effettiva uguaglianza di opportunità;
  • il benessere delle comunità universitarie nei luoghi di studio e di lavoro.
Art. 3 — Scopi dell’Associazione
  1. La CRUI non persegue scopi di lucro.
  2. Sono finalità della CRUI:
  • rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale;
  • contribuire allo sviluppo di un coerente sistema europeo per l’alta formazione e la ricerca;
  • elaborare e presentare a Governo, Parlamento e altre Istituzioni competenti pareri, proposte e osservazioni;
  • ricercare coerenza di comportamenti e interpretazioni nelle questioni di interesse comune;
  • promuovere iniziative utili al potenziamento dell’insegnamento superiore e della ricerca;
  • valorizzare l’attività della Terza missione;
  • designare, nei casi previsti, i componenti di organismi, enti, commissioni o comitati.
  1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la CRUI, su conforme delibera dell’Assemblea generale, può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, incluse sedi e uffici distaccati, partecipazioni in enti, organismi e società, nonché intese, accordi e convenzioni.
  2. La CRUI elabora e diffonde una Relazione sullo stato delle Università italiane secondo modalità e tempistiche definite dall’Assemblea generale.
Art. 4 — Composizione dell’Associazione
  1. Possono essere associati della CRUI le Istituzioni universitarie come definite nell’articolo 1, con esclusione delle Università telematiche. Gli associati si distinguono in “ordinari†e “aggregatiâ€.
  2. Sono associati ordinari:
  • le Università e gli Istituti universitari già membri ordinari alla data del 31 marzo 2006;
  • le Istituzioni universitarie già membri aggregati alla stessa data, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

I requisiti comprendono, tra gli altri: adeguate strutture, attività scientifica documentata, valutazione positiva degli organismi nazionali competenti, continuità delle attività didattiche e di ricerca, autonomia statutaria, rettore professore ordinario, ammissione di studenti secondo normativa vigente, rilascio di titoli universitari in più aree disciplinari, disponibilità stabile di personale docente adeguato.

  1. Sono associati aggregati le Istituzioni universitarie riconosciute a norma di legge che soddisfano i requisiti indicati dallo Statuto e presentano domanda di adesione.
  2. In parziale deroga, possono chiedere la qualifica di associato aggregato anche le Istituzioni che conferiscono il solo titolo di dottorato di ricerca o quest’ultimo unitamente alla laurea magistrale, purché rispettino le condizioni previste.
  3. La qualifica di associato aggregato è temporanea e dura tre anni, con successiva verifica dei requisiti.
  4. Gli associati aggregati hanno gli stessi diritti e doveri degli associati ordinari, salvo le limitazioni espressamente previste in materia elettorale e statutaria.
Art. 5 — Organi
  1. Sono organi della CRUI:
  • l’Assemblea generale;
  • il Presidente;
  • la Giunta;
  • i Vicepresidenti;
  • il Segretario generale;
  • il Decano;
  • il Collegio dei Revisori.
  1. Per le esigenze funzionali e operative la CRUI si avvale dell’opera di un Direttore generale.
  2. Le cariche da Presidente a Decano possono essere conferite solo a rappresentanti di associati ordinari.
  3. Le cariche hanno durata triennale, con rieleggibilità nei limiti statutari.
  4. Nessuna carica può superare la durata dell’ufficio di Rettore prevista dalla normativa vigente.
  5. La cessazione dall’ufficio ricoperto nell’Istituzione di appartenenza comporta la decadenza automatica dalle cariche ricoperte nella CRUI.
  6. Le modalità di elezione del Presidente e dei componenti della Giunta sono rinviate all’apposito regolamento.
Art. 6 — Assemblea generale
  1. L’Assemblea generale è composta da tutti gli associati, ordinari e aggregati, rappresentati dai rispettivi Rettori o figure equivalenti.
  2. L’Assemblea generale è convocata dal Presidente.
  3. Di norma è convocata una volta al mese e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, nonché nei casi previsti dallo Statuto su richiesta scritta della Giunta o di almeno cinque rettori.
  4. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e delibera secondo le maggioranze previste.
  5. I Rettori possono farsi rappresentare dal Pro-Rettore vicario o da un docente dell’Ateneo munito di delega scritta.
  6. Per deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno ogni partecipante ha diritto ad un voto.
  7. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo i casi di scrutinio segreto previsti.
Art. 7 — Competenze dell’Assemblea generale

Spetta all’Assemblea generale deliberare sui programmi e gli indirizzi dell’Associazione, approvare i bilanci, deliberare su iniziative, sedi, accordi, intese, convenzioni, donazioni e su ogni altra questione sottoposta dal Presidente.

Spetta altresì all’Assemblea eleggere il Presidente e la Giunta, verificare i requisiti di ammissione degli associati aggregati e dell’eventuale passaggio a ordinari, approvare le modifiche statutarie e deliberare sull’eventuale messa in liquidazione dell’Associazione.

L’Assemblea per l’elezione del Presidente e della Giunta è convocata e presieduta dal Decano, secondo i criteri di anzianità stabiliti dallo Statuto.

In caso di cessazione anticipata del Presidente, il Decano convoca l’Assemblea per il rinnovo della carica entro i termini previsti.

Art. 8 — Presidente
  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale nella composizione dei soli rappresentanti degli associati ordinari, secondo il regolamento elettorale.
  2. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti degli associati ordinari.
  3. Il Presidente:
  • convoca e presiede Assemblea generale e Giunta;
  • ha la rappresentanza legale della CRUI;
  • rappresenta eventualmente in giudizio la CRUI e può nominare difensori e procuratori speciali;
  • sovrintende all’esecuzione delle delibere;
  • nomina i due Vicepresidenti, di cui uno appartenente alle Università non statali;
  • propone la nomina del Direttore generale;
  • presenta una relazione annuale sull’attività e sulla gestione della CRUI.
  1. Gli atti del Presidente che comportano impegni di spesa sono controfirmati dal Segretario generale.
Art. 9 — Vicepresidenti
  1. I Vicepresidenti, in numero di due, di cui uno appartenente alle Università non statali, coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni.
  2. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente anziano secondo i criteri di anzianità previsti dallo Statuto.
  3. Ove necessario o richiesto, l’assenza o l’impedimento del Presidente è attestata dal Segretario generale.
Art. 10 — Giunta
  1. La Giunta è composta dal Presidente e da altri 12 componenti, rappresentanti degli associati ordinari eletti dall’Assemblea generale nel rispetto della parità di genere. Tra essi, almeno uno deve appartenere alle Università non statali e almeno uno alle Scuole superiori ad ordinamento speciale.
  2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente.
  3. La Giunta formula proposte, individua tematiche, conduce analisi e delibera sulle materie attribuitele dallo Statuto.
  4. La cessazione anticipata dalla carica di Rettore di uno dei componenti comporta la decadenza automatica dalla Giunta.
  5. La Giunta può avvalersi della collaborazione di Rettori esperti in specifiche materie, delegati per incarichi temporanei o per la predisposizione di documenti.
Art. 11 — Segretario generale
  1. Il Segretario generale è nominato tra i componenti della Giunta su proposta del Presidente.
  2. Coadiuva il Presidente nell’istruire le questioni da portare all’esame della Giunta e dell’Assemblea generale e nel sovrintendere all’esecuzione delle relative deliberazioni.
  3. Esercita la vigilanza sulla gestione delle attività amministrative e contabili dell’Associazione, riferendone periodicamente al Presidente.
Art. 12 — Direttore generale
  1. Il Direttore generale è scelto tra persone di adeguata competenza e qualificazione ed è nominato su proposta del Presidente, con delibera della Giunta.
  2. Ha compiti esecutivi e inerenti al funzionamento e al coordinamento degli uffici individuati nell’atto di nomina o con successive delibere.
  3. Esercita compiti di vigilanza sull’attività del personale in servizio e propone l’assegnazione dei funzionari agli uffici nonché l’eventuale ricorso a professionalità esterne.
  4. La Giunta può delegargli funzioni esecutive relativamente alla liquidazione di pagamenti.
Art. 13 — Collegio dei Revisori
  1. Il Collegio dei Revisori è individuato dalla Giunta, su proposta del Presidente, e successivamente nominato dall’Assemblea generale.
  2. È composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti iscritti all’albo dei revisori contabili.
  3. La Giunta nomina come Presidente del Collegio uno dei componenti effettivi.
  4. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, alla verifica delle scritture contabili, alla redazione delle relazioni sui bilanci e alle altre attività di controllo previste.
Art. 14 — Finanziamento, patrimonio e proventi
  1. Tutti gli associati, ordinari e aggregati, provvedono al finanziamento della CRUI versando il contributo associativo stabilito annualmente dall’Assemblea generale.
  2. Il fondo comune dell’Associazione è costituito dai contributi degli associati, dai beni dell’Associazione acquisiti con il fondo comune o ricevuti tramite donazioni e finanziamenti, nonché da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio.
  3. All’attività dell’Associazione si provvede mediante utilizzo delle quote associative annuali, dei redditi dei beni patrimoniali e delle erogazioni e contributi ricevuti.
  4. La CRUI può essere destinataria di donazioni, legati, lasciti e sovvenzioni, purché accettati con delibera favorevole dell’Assemblea generale.
  5. Nessun associato può vantare alcun diritto sul fondo comune dell’Associazione.
Art. 15 — Esercizio sociale
  1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio il Direttore generale sottopone il bilancio di esercizio al parere della Giunta e successivamente all’approvazione dell’Assemblea generale.
  3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Segretario generale, con la collaborazione del Direttore generale, predispone il bilancio di previsione per l’anno successivo.
  4. Gli avanzi del rendiconto consuntivo devono essere patrimonializzati oppure reinvestiti in opere e attività volte a perseguire le finalità dell’Associazione.
Art. 16 — Scioglimento
  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, con le maggioranze richieste dal Codice civile.
  2. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento, delibera sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e la destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio.
  3. La devoluzione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua analoga finalità.
Art. 17 — Funzionamento degli organi collegiali
  1. L’avviso di convocazione degli organi collegiali deve contenere giorno, ora, luogo dell’adunanza ed elenco delle materie da trattare.
  2. Le convocazioni avvengono mediante posta elettronica nei termini previsti per Assemblea, Giunta e Collegio dei Revisori, con riduzione dei termini nei casi di urgenza.
  3. Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche in videoconferenza.
  4. Di ogni seduta deve essere redatto verbale dal segretario dell’adunanza, eventualmente da Notaio ove occorra per legge o su richiesta.
Art. 18 — Norme transitorie
  1. Il presente Statuto entra in vigore quando almeno la metà più una delle istituzioni universitarie di cui all’articolo 4, secondo comma, lett. A), abbia deliberato l’adesione alla CRUI secondo le nuove norme statutarie.
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Organizzazione

Per svolgere nel migliore dei modi la propria attività, la CRUI può contare su un'organizzazione articolata ed efficiente strutturata in organi politici e di indirizzo e organi operativi. L'attività di indirizzo politico è realizzata sulla base di Commissioni guidate dalla Giunta sui principali temi legati all'evoluzione del sistema universitario.

Negli ultimi anni parte dell’attività istituzionale e progettuale della CRUI si è concentrata su:
• promozione e monitoraggio del trasferimento tecnologico;
• facilitazione e incentivazione delle relazioni internazionali;
• sviluppo delle relazioni fra le università e il mondo del lavoro;
• sostegno alla cultura della valutazione della qualità e sperimentazione di modelli innovativi.

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Chi siamo

Dal 2007 la CRUI è l'associazione delle Università italiane statali e non statali riconosciute. Nata nel 1963 come associazione privata dei Rettori, ha acquisito nel tempo un riconosciuto ruolo istituzionale e di rappresentanza e la capacità di influire sullo sviluppo del sistema universitario attraverso un'intensa attività di studio e di sperimentazione.

La CRUI si propone come:
• strumento di indirizzo e di coordinamento delle autonomie universitarie
• luogo privilegiato di sperimentazione di modelli e di metodi da trasferire al sistema universitario
• laboratorio di condivisione e diffusione di best practice
• moderno centro di studio e analisi a disposizione delle università.


Dal 2001 la Conferenza dei Rettori è affiancata dalla Fondazione CRUI, incaricata di sviluppare azioni di interfaccia fra sistema universitario e società nell’ottica dello sviluppo culturale ed economico del Paese

I Presidenti della CRUI dal 1963

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