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Resoconto del 22 marzo 2018

Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente, il Presidente passa alle comunicazioni, riferendo che al termine dell’Assemblea odierna si terrà la presentazione del libro “Salvare l’università italiana”, alla presenza degli autori.

Situazione legislativa e provvedimenti in corso - Con riferimento alle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria, l’Assemblea ritiene opportuno sottoporre all’attenzione del MIUR le seguenti osservazioni:
“1. Costituzione del corpo docente delle SdS

Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 (D.I. 68/2015), pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU) il 3.6.2015, prevede, all’art. 4, co. 2, che il corpo docente delle Scuole di Specializzazione (SdS) debba comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scienti-fico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola stessa.
L’Art. 6, co. 3, del suddetto D.I. 68/2015 dispone, in via transitoria, per non più di 3 anni, che il corpo docente possa comprendere un solo Professore di Ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.
Considerato che la decorrenza dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti è fissata dall’art. 10 delle “Disposizioni sulla legge in genera-le” del Cod. Civ. e dall’art. 73, co. 3, Cost., al 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’atto nella GU, [salvo che non sia altri-menti disposto], il periodo transitorio dei 3 anni, per il quale è ammessa la presenza di un solo Docente, decorerebbe, quindi, dal 18.06.2015 fino al giorno 17.06.2018.
Tuttavia, l’art.3, co. 3, ult. p., del D.I. 68/2015, prevede che “con successivo e specifico decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della Scuola”.
In forza di quest’ultima disposizione è stato emanato il Decreto Inter-ministeriale 13.06.2017, n. 402 (D.I.402/2017), pubblicato in GU il 14.07.2017 il quale all’art. 8, co. 2, dispone che “[……] l’Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accredita-mento, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l’adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indica-tori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio, [………]”.
L’Allegato 2 del D.I. 402/2017 conferma che i requisiti di docenza rientrano fra i requisiti minimi di idoneità, valutati dall’Osservatorio Nazionale ai fin dell’accreditamento delle SdS.
Ai sensi del citato art. 8 D.I. 402/2017, con Decreti della “Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VII”, tutte le Scuole di specializzazione hanno ricevuto l’accreditamento definitivo e/o provvisorio ovvero diniego di accreditamento, a decorrere dalla data di protocollazione dei decreti stessi.
Per i casi di accreditamento provvisorio, da tale data, decorrono i due anni per consentire l’adeguamento agli “standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance”, tra cui i requisiti di docenza.
Pertanto, il periodo transitorio di cui al D.I. 68/2015 (18.06.2015 – 17.06 2018) è da intendersi superato e prorogato dai Decreti di accreditamento e dai 2 anni ivi concessi ai fini dell’adeguamento, in considerazione che tale termine è posto sulla base del D.I. 402/2017, successivo e del medesimo rango del D.I. 68/2015, sulla base del principio secondo il quale la fonte successiva nel tempo prevale su quella precedente (art. 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Cod. Civ.).
2.Costituzione del corpo docente delle SdS aggregate
A norma del art. 3, co. 7, del D.I. 68/2015, “Le Scuole di Specializza-zione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo”.
L’interpretazione letterale e restrittiva di detta disposizione comporterebbe che la sede amministrativa abbia già tutti i requisiti per la sostenibilità della SdS e che le Università aggregate siano ridotte, in subordinazione, a mero ruolo di unità di rete formativa.
La disposizione, tuttavia, si può interpretare, in via estensiva, nel solco della ratio della disposizione stessa, individuata nella proposizione di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente delle SdS in collaborazione.
La ratio così individuata trova attuazione negli accordi di collaborazione tra le Università, che, in virtù delle caratteristiche proprie di tali tipi di accordi, congiuntamente e nel comune interesse, istituiscono la SdS, nominandone una sede amministrativa.
Ciò è confermato dalla nota del Direttore Generale della ”Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VII” del 5 luglio 2017, n. 19071, che all’ultimo paragrafo prevede che “Eventuali accordi finalizzati alla istituzione e attivazione di Scuole in collaborazione tra più Atenei devono, pertanto, essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente, portando dunque all'attenzione dell'Osservatorio e del MIUR una unica proposta di accreditamento di Scuola che avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato all'attivazione della singola Scuola (Scuola che, in ogni caso, avrà come sede amministrativa la sede presso cui la Scuola è attivata, così come espressamente recita il ridetto co. 7 detl'art.3 del D.M. n.68/2015)”.
Detto paragrafo chiarisce che l’accordo di collaborazione istituisce e attiva comunque una “Unica Scuola”, che, ai sensi del suddetto art.3, co. 7, del D.I. n.68/2015, è costituita dall’insieme delle risorse finanzia-rie, strutturali e di personale docente delle università in collaborazione nel rispetto e in attuazione della ratio sopra indicata.
In altri termini, dal combinato delle suddette disposizioni regolamentari e della nota ministeriale esplicativa si deduce che la collaborazione non può attuarsi se non condividendo e mettendo a disposizione reciproca le risorse di ogni Università ai fini del sostentamento della Scuola.
Allo stesso Osservatorio, peraltro, è demandato, ai fini dell’accreditamento, valutare la Scuola così istituita come “Unica Scuola”
In definitiva, la ratio in questione trova esplicita attuazione anche nella previsione di un unico corpo docente, costituito dall’insieme dei docenti del settore scientifico disciplinare della università firmatarie dell’accordo di collaborazione.
È rimesso all’impianto regolamentare degli accordi di collaborazione disciplinare il funzionamento e le modalità operative e decisionali della SdS, nel rispetto della normativa applicabile in merito.
3.Proroga scadenza inserimento convenzioni Banca Dati
Con riferimento alla nota prot. n. 36160 inviata in data 22 dicembre 2017 da codesta Direzione relativa all’inserimento nella Banca Dati delle convenzioni con le strutture sanitarie per il consolidamento della rete formativa delle scuole di specializzazione accreditate ai sensi del D.I. 402 del 13 giugno 2017, si richiede,  in considerazione del gran numero delle stesse, della pluralità dei soggetti coinvolti nella stipula e della necessità di produrre corposa documentazione amministrativa a supporto, una proroga della scadenza, ad oggi fissata al 25 marzo 2018.
Si segnala che per un certo lasso di tempo, a cavallo delle passate elezioni politiche, l’attività amministrativa in ambito regionale e delle strutture sanitarie ha subito un inevitabile rallentamento.
Si registra inoltre una notevole difficoltà da parte delle U.O.C. a redigere gli allegati contenenti gli standard specifici previsti dalla norma.
Tutto quanto sopra valutato, in considerazione delle imminenti festività pasquali, si richiede di valutare l’opportunità di prorogare la scadenza a data non antecedente il 30 aprile 2018.


Varie, eventuali e sopraggiunte - Su proposta del Rettore Zara, l’Assemblea delibera di inviare al MIUR le seguenti osservazioni con riguardo alle criticità relative all’acquisizione dei 24 CFU:
Cogliendo l’auspicio manifestato da questo Ministero con la nota prot. 3675 in data 7/02/2018, di un maggiore coordinamento tra le Istituzioni universitarie interessate all’erogazione dei percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 CFU e delle connesse attività, la CRUI ha effettuato un’analisi sullo stato dell’arte dei percorsi avviati.
Da tale approfondimento è emerso che sugli Atenei grava un considerevole sforzo organizzativo e didattico per l’erogazione di questi percorsi formativi e per le attività di riconoscimento dei crediti già acquisiti, a fronte di un’esiguità delle risorse disponibili e delle numerosissime richieste degli utenti interessati al prossimo concorso ordinario per l’accesso al FIT; il tutto reso ancora più difficile da un contesto normativo ancora transitorio.
La CRUI esprime, infatti, la preoccupazione di una puntuale ed omogenea applicazione della normativa attualmente vigente e l’incertezza nel reiterare una nuova edizione dei predetti percorsi formativi in tale quadro normativo transitorio. In proposito, ravvisa la necessità di acquisire chiarimenti e riscontri in merito ai seguenti punti:
-è indispensabile conoscere la tempistica per l’avvio del concorso ordinario per l’accesso al FIT al fine di rilasciare in tempo utile le certificazioni finali e le dichiarazioni, di cui, rispettivamente al comma 5 e al comma 7 dell’art. 3 del D.M. 616/2017;
-è importante l’avvio delle attività della Conferenza Nazionale per la formazione iniziale e l’accesso alla professione docente di cui all’art. 14 del d.Lgs. 59/2017, con particolare riguardo all’organizzazione, funzionamento e programmi dei percorsi FIT e proposizione degli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione;
-è auspicabile l’adozione di misure atte a garantire condizioni di sostenibilità, salvaguardando così la qualità dei percorsi formativi e non costringendo gli Atenei ad operare con procedure emergenziali, sia in termini di strutture che di risorse disponibili. Ciò, anche, in considera-zione dell’attivazione di un prossimo ciclo del percorso contestualmente all’erogazione di CFU curriculari nei corsi di laurea e di laurea magistrale riconoscibili ai fini del D.M. 616/2017
”.

CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane
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