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Resoconto del 21 settembre 2017

Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente, il Presidente passa alle comunicazioni, riferendo che la Ministra Fedeli intende promuovere nella prima settimana di novembre una giornata di riflessione sul sistema universitario. Appare necessario sottoporre alla stessa Ministra degli spunti circa alcuni “capisaldi” del sistema universitario che necessitano di un nuovo impulso e di urgenti interventi normativi al fine di riaffermare il ruolo strategico della formazione e della ricerca per il futuro del Paese.
Il Presidente riporta quindi le tematiche su cui focalizzare l’attenzione, per ciascuna delle quali è stato ipotizzato il coinvolgimento di alcuni Rettori: internazionalizzazione, semplificazione, innovazione della didattica e piano digitale, ricerca, medicina, reclutamento e giovani, accesso e diritto allo studio, terza missione/social innovation, università non statali, trasferimento tecnologico e sviluppo territoriale.

Situazione legislativa e provvedimenti in corso - Il Presidente e il Rettore Ricci, delegato per le tematiche giuslavoriste, riferiscono che il 5 ottobre alle ore 11 è stata convocata una riunione presso la CRUI riguardante la regolamentazione dell’astensione collettiva dei docenti universitari, dando seguito alla nota del Presidente della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (nota n. 12175 del 28 agosto 2017) nella quale si auspica una ripresa del dialogo tra le parti sociali per definire le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale docente delle università. A tale riunione sono state invitate a partecipare le organizzazioni sindacali e i soggetti collettivi ritenuti comunque rappresentativi degli interessi dei docenti universitari.

Adempimenti per l’offerta formativa 2018-2019 - Su proposta del Rettore Zara l’Assemblea approva il seguente documento riguardante “Osservazioni/richieste di chiarimento della CRUI sul DM 616/2017”:
“1) Certificazione e riconoscimento di competenze già acquisite prevista dall’art. 3, comma 6: tali competenze possono essere state acquisite nella stessa sede in cui si effettua il percorso dei 24 CFU o in altra sede. Appare opportuno che ogni sede che ha contribuito all’erogazione delle attività formative poi riconosciute ai fini dei 24 CFU certifichi il relativo riconoscimento e che l’ultima sede in cui viene completato il percorso dei 24 CFU rilasci un certificato finale. In sostanza, la certificazione finale è unica ma essa si basa anche su un eventuale percorso pregresso e certificato come valido da altra sede. Occorre che il MIUR dia indicazioni su questi aspetti al fine di evitare comportamenti difformi tra gli Atenei.

2) Certificazione o dichiarazione prevista dall’art. 3, commi 5, 6 e 7: generalmente gli Atenei prevedono nei propri regolamenti interni il pagamento di un contributo per il rilascio di certificati o attestazioni di carriera effettuate dallo studente. Alla luce delle determinazioni contenute nel DM 616/2017 (art. 4) sugli esoneri da qualunque contribuzione degli studenti che acquisiscano crediti curriculari o aggiuntivi, è possibile prevedere anche per il percorso formativo dei 24 CFU il pagamento di eventuali contributi per la certificazione? 

3) Semestre aggiuntivo previsto dall’art. 4, comma 2: come viene realizzato operativamente questo “allungamento” del percorso formativo dello studente? È necessario intervenire sui sistemi gestionali interni degli Atenei al fine di “segnalare” l’allungamento della carriera dello studente e quindi registrare opportunamente tutto ciò in ANS? L’allungamento della regolarità degli studi ha ricadute ai fini del calcolo del costo standard? L’allungamento di un semestre vale sempre, ossia anche nel caso in cui lo studente dovesse acquisire meno di 24 CFU a seguito del riconoscimento di eventuali competenze pregresse? 

4) Caratteristiche del percorso formativo dei 24 CFU previsto dall’art. 3: il DM 616/2017 non fornisce specificazioni sull’eventuale formalizzazione del percorso dei 24 CFU lasciando all’autonomia delle sedi la relativa configurazione. Se questo è il caso, anche alla luce dell’ampiezza degli obiettivi formativi previsti (all. A) e della varietà di attività formative e contenuti riportati nel decreto (all. B e C), tale percorso potrebbe essere configurato in maniera flessibile sotto forma di una pluralità di attività formative offerte allo studente nelle varie modalità previste, curriculare o aggiuntiva, o eventualmente extracurriculare nel caso di già laureati. In questo modo si eviterebbe di generare possibili “carriere parallele” degli studenti che risulterebbero iscritti a percorsi “formalizzati” in vario modo da parte dell’Ateneo con le inevitabili complicazioni che tutto ciò comporta. 

5) Raccordo tra attività formative previste dal DM 616/2017 e contenuti della prova per l’accesso al percorso FIT: è importante venga ribadito, o specificato in maniera chiara, se la seconda prova scritta del concorso rispetterà fedelmente quanto previsto dal D.Lgs. 59/2017 anche nella fase transitoria normata dal DM 616/2017. Se questo è il caso, il percorso formativo dei 24 CFU è fortemente vincolato da quanto disposto dal D.Lgs. 59/2017 per le prove concorsuali anche nell’attuale fase transitoria che gli Atenei si apprestano a gestire. 

6) Attività formative per il conseguimento dei 24 CFU: tutte le attività formative erogate dagli Atenei sono previste all’interno dei corsi di studio attivati per l’anno accademico 2017/18 e per i quali risultano ormai chiuse da tempo le rispettive SUA-CdS. Sarebbe opportuno consentire l’inserimento delle nuove attività formative relative al percorso dei 24 CFU nell’offerta formativa programmata ed erogata dei corsi di studio (SUA-CdS) anche al fine di consentire la loro registrazione come esami sostenuti in ANS. 

7) Percorso formativo di 24 CFU per i dottorandi di ricerca: gli studenti del dottorato sono a tutti gli effetti studenti, ancorché del terzo ciclo dell’istruzione superiore, e quindi dovrebbero poter acquisire i 24 CFU come CFU aggiuntivi (o come CFU curriculari nel caso di dottorati specifici). Essi, inoltre, dovrebbero poter usufruire dell’esonero dalla contribuzione nel caso in cui le attività formative relative ai 24 CFU venissero considerate come curriculari o aggiuntive. Gli Atenei dovrebbero verificare se nei propri regolamenti interni che disciplinano il dottorato di ricerca sono previsti eventuali divieti per la contemporanea iscrizione a doppi corsi. Anche per questo motivo converrebbe non formalizzare il percorso dei 24 CFU ed eventualmente modificare i regolamenti interni degli Atenei al fine di consentire l’acquisizione dei 24 CFU da parte dei dottorandi.

8) Sostenibilità dei percorsi: alcuni Atenei ravvisano difficoltà organizzative nel sostenere l’impatto di possibili grandi numeri di studenti interessati all’acquisizione dei 24 CFU nella consapevolezza che, in ogni caso, è necessario consentire a tutti il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal DM 616/2017 e quindi la qualità del percorso stesso. Eventuali difficoltà organizzative possono giustificare l’adozione del numero programmato?

9) Tempistica delle procedure concorsuali: il punto precedente e quindi la numerosità degli studenti interessati alla rapida acquisizione dei 24 CFU è ovviamente legata alla tempistica dell’espletamento del “concorso ordinario” prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 59/2017. Per questo motivo è indispensabile che il MIUR comunichi al più presto il periodo entro il quale sarà previsto tale concorso anche al fine di allentare la pressione e l’impatto di grandi numeri di studenti negli Atenei.

10) Procedure e tempistica per l’attivazione del percorso formativo di 24 CFU: sarebbe auspicabile che il MIUR fornisse indicazioni su procedure comuni e su un possibile allineamento nella data di partenza di questo percorso negli Atenei al fine di evitare disomogeneità nel sistema universitario
”.

Prova

 

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