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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 �Codice in materia di protezione dei dati personali�


Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalit� e le modalit� del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit� di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
5 e del responsabile.

Quando il titolare ha designato pi� responsabili � indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalit� attraverso le quali � conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei
responsabili. Quando � stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, � indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e pu� non comprendere gli elementi gi� noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza pu� ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalit� di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante pu� individuare con proprio provvedimento modalit� semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, � data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando � prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalit� e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,
impossibile.
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